Circolare n.28 del 07/10/2024. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (c.d. patente a crediti) – applicabilità per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali liberi professionisti.

Gentili Colleghi,
in questi giorni sono pervenute numerose richieste riguardo gli obblighi di possesso, a far data dal 01 ottobre u.s., della patente a crediti da parte degli iscritti Dottori Agronomi e Dottori Forestali che svolgono attività di cantiere.
A tal proposito, è utile precisare che con D. Lgs n° 81/2008, attuazione dell’art. 1 della L. n° 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’art. 27 è prevista la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili tramite crediti dimostrati dal possesso della c.d. patente, a far data dal 01 ottobre 2024.
Il medesimo art. 27 chiarisce in maniera inequivocabile che, dal possesso della citata patente, sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale Dunque, i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali che, nell’esercizio della propria attività professionale, effettuano la mera fornitura o prestazione di natura intellettuale presso i cantieri temporanei o mobili (*), sono esclusi dal possesso della patente a crediti.
Tanto si doveva.

*Cantieri temporanei o mobili per come definiti all’art. 89, comma 1, lettera a) del citato D. Lgs n° 81/2008: “cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”

ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del citato D. Lgs n° 81/2008

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
    equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
    muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le
    parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte
    che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
    prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile